Pubblichiamo qui le indicazioni indispensabili sulla condizione giuridica dei cittadini provenienti dall Ucraina, che saranno aggiornate costantemente secondo le nuove normative
Sommario
1. Ingresso in Italia
2. Presenza in Italia
2.1 Proroga del visto
3. Permanenza in Italia
3.1 Protezione temporanea
3.1.1 Contributo economico
3.2 Richiesta asilo
3.3 Minori stranieri non accompagnati
1. Ingresso in Italia
Chiunque da ospitalità a cittadini non comunitari - quindi compresi i cittadini ucraini - anche se parenti ed affini, ai sensi dell’art. 7, Testo Unico dell’Immigrazione (T.U.I.), deve effettuare entro 48 ore la comunicazione di ospitalità all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, rappresentata dalla Questura o dai Commissariati di zona e, nei comuni ove non vi sono Commissariati di Polizia, presso la Polizia Locale.
La comunicazione di ospitalità rappresenta e costituisce il domicilio della persona, a mezzo del quale sarà possibile individuare la Questura competente per gli ulteriori incombenti (tutti i comuni della provincia di Firenze fanno riferimento alla Questura di Firenze).
Scarica il modulo dal sito della Polizia di Stato:
2. Presenza in Italia
I cittadini ucraini sono ammessi nello Spazio Schengen, e quindi anche in Italia, per un periodo di 90 giorni, in esenzione di visto.
Dunque i cittadini ucraini possono passare la frontiera esterna dello Spazio Schengen e soggiornare all’interno di detto spazio, e dunque anche in Italia, per un periodo massimo di 90 giorni: in tal senso sono considerati come turisti, possono dunque muoversi liberamente ma non possono lavorare o usufruire dei servizi.
Al momento dell’ingresso dello Spazio Schengen (quindi, ad esempio, al confine polacco o romeno) deve essesre apposto il timbro della polizia di frontiera e, da tale data, decorrono i 90 giorni di presenza legale.
Il timbro della polizia di frontiera, italiana o di altro Paese UE, apposto sul passaporto biometrico ucraino, nel momento dell’ingresso nell’area Schengen, vale quale autorizzazione alla presenza sul territorio senza bisogno di altro adempimento.
In difetto di timbro d’ingresso sul passaporto, o in mancanza di passaporto, è necessario che il cittadino ucraino si rechi presso la Questura di Firenze (Via della Fortezza 17 – Firenze) per rendere la dichiarazione di presenza.
I cittadini non muniti di passaporto dovranno essere sottoposti alle procedure di identificazione. Si segnala, in merito che l’Ambasciata d’Ucraina a Roma, e la rete consolare, ha comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai cittadini ucraini eventualmente sprovvisti di passaporto nonché ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori di anni 16 sprovvisti di documenti.
Il Gabinetto dei Ministri d’Ucraina, inoltre, ha emanato una delibera con la quale la validità dei passaporti è prorogata fino a 5 anni.
Il Ministero dell'Interno ha pubblica sul suo sito una scheda agile (in italiano, inglese, ucraino) che ricorda le regole per gli ingressi delle persone provenienti dall'Ucraina:
2.1 Proroga del visto
Ai sensi dell’art. 4 ter, T.U.I. (D.lgs. n. 286 / 1998), in vigore dal 1 febbraio 2022, il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino ad ulteriori 90 giorni, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
La proroga potrà essere concessa a condizione che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore, o di ragioni umanitarie, che gli impediscono di lasciare il territorio nazionale prima della scadenza del periodo di validità del visto, o della durata del soggiorno da esso autorizzato.
Tale proroga è concessa a titolo gratuito.
La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti
3. Permanenza in Italia
Decorsi 90 giorni dall’ingresso nello Spazio Schengen, o dal termine della proroga del visto, i cittadini ucraini dovranno, necessariamente, assumere una diversa condizione giuridica al fine di rimanere regolarmente sul territorio italiano.
3.1 Protezione temporanea
Il Consiglio europeo, in data 3 marzo 2022, ha preso la decisione esecutiva di attuazione della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.
Il DPCM 28 marzo 2022, in corso di pubblicazione, ha dato concreta attuazione alla decisione esecutiva del Consiglio dell’Unione Europea.
L’art. 1 del DPCM ha stabilito la protezione temporanea per la durata di un anno a partire dal 4 marzo 2022.
La protezione temporanea si applica in favore delle persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, ed in particolare riguarda:
1. Cittadini ucraini residenti in Ucraina prima de1 24 febbraio 2022;
2. Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione intemazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima de1 24 febbraio 2022;
3. Familiari delle persone di cui ai punti precedenti;
La protezione temporanea si applica anche agli apolidi e cittadini di stati terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina, prima del 24 febbraio 2022, sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino, e non possono rientrare in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese.
Si considerano familiari, che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un soggiorno valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare:
a. il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimono che abbia una relazione stabile con l’interessato;
b. i figli/e minorenni non sposati;
c. figli/e maggiorenni a carico, non in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di invalidità totale, genitori totalmente o parzialmente a carico;
Il permesso per protezione temporanea potrà essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di anno.
La ricevuta di presentazione della domanda del permesso per protezione temporanea consente di svolgere attività lavorativa (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 marzo 2022, n. 872, art. 7) e consente l’accesso all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale a parità di trattamento con i cittadini italiani (art. 5 DPCM 28 marzo 2022).
Fino alla presentazione della richiesta di protezione temporanea è comunque garantita l’assistenza di carattere urgente ed essenziale, garantita a tutti i cittadini non comunitari temporaneamente presenti sul territorio (STP).
La domanda di permesso per protezione temporanea deve essere presentata direttamente in questura e il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.
Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale. L’esame e la decisione della domanda di protezione internazionale, presentata dal titolare del permesso di soggiorno per protezione temporanea, sono differiti fino alla cessazione della protezione temporanea.
I cittadini provenienti dall’Ucraina, ed arrivati dopo il 24 febbraio 2022, nel caso di presentazione della domanda di protezione internazionale, avranno comunque la possibilità, anche successivamente, di presentare la domanda di protezione temporanea, con la conseguente sospensione della domanda di protezione internazionale
3.1.1 Contributo economico
Con ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, ha disposto l'erogazione di un contributo mensile di € 300,00 per i profughi provenienti dall'Ucraina, che hanno fatto domanda di protezione temporanea, con sistemazione abitativa autonoma, cioè non fornita da strutture pubbliche.
La domanda potrà esser inviata in via telematica da una piattaforma messa a disposizione dalla Protezione Civile: ad oggi non si conoscono maggiori informazioni su modalità e tempi di erogazione.
3.2 Richiesta asilo.
Indipendentemente dalla protezione temporanea e dalle disposizioni che meglio regoleranno il relativo permesso, i cittadini ucraini potranno fare richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, cioè accedere alle forme di protezione internazionale, protezione sussidiaria o protezione speciale, previste dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, dalla Direttiva Europea 2004/83/CE, nonché dalla legislazione nazionale di riferimento.
In tal senso, brevemente, potranno fare ricorso alla richiesta di protezione internazionale tutte le persone che temono, tornando in Ucraina, di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.
Ugualmente potranno accedere alla protezione sussidiaria coloro che temono di essere sottoposti, in caso di rientro in Ucraina, ad un “danno grave”, rappresentato dalla condanna a morte o dall’esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante oppure, per quanto meglio ci occupa, essere sottoposti alla “minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale” (art. 14, lett. c) D. lgs. n. 251 / 2007).
Infine ove non ricorrano i presupposti per la protezione internazionale o la protezione sussidiaria, potrà essere comunque riconosciuta, direttamente dal Questore, la protezione speciale.
La procedura della richiesta asilo potrà essere attivata dall’interessato presentandosi direttamente alla Questura di Firenze, Ufficio Asilo, (Via della Fortezza n. 17 – Firenze).
Al primo accesso verrà fissato un appuntamento successivo, in occasione del quale verrà formalizzata la domanda di asilo, con ritiro del passaporto e rilascio di ricevuta, che costituisce permesso provvisorio, valido fino al rilascio di successivo permesso cartaceo per richiesta asilo.
Decorsi 60 giorni dalla presenta della domanda di asilo, il richiedente può svolgere attività lavorativa ed iscriversi alle liste dei Centri per l’impiego per la ricerca del lavoro.
Formalizzata la domanda di asilo la Questura la trasmetterà alla Commissione territoriale per il riconoscimento della prottezione internazionale di Firenze, con sede in Via Giacomini n. 8 – Firenze, che poi procederà all’audizione del richiedente.
Con Decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. dell'11.3.2022 è stata prevista la revisione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.
Il decreto sospende dal 12 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 l'Ucraina dall'elenco dei Paesi di origine sicuri.
Le domande di coloro che provengono da un Paese considerato sicuro vengono trattate in forma più rapida, e vi è la presunzione di provenire da uno Stato organizzato con un sistema democratico e rispettoso dei diritti umani, per cui, a carico del richiedente, vi è un più forte onere della prova al fine di dimostrare la propria condizione di persecuzione o di danno grave.
Ma, come precisato, dal 12 marzo 2022 l’Ucraina non è più considerato un Paese sicuro.
Per tutto il tempo dell’attesa della convocazione verrà rinnovato il permesso per richiesta asilo.
All’esito dell’audizione, la Commissione Territoriale emetterà un provvedimento con il quale potrà essere respinta la richiesta oppure potrà essere riconosciuta, alternativamente, la protrezione internazionale o la protezione sussidiaria, in subordine la Commissione potrà trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il permesso per protezione internazionale e il permesso per protezione sussidiaria consentono di svolgere attività lavorativa, consentono il ricongiungimento familiare, danno accesso a tutti i servizi, sono convertibili in permesso per motivi di lavoro.
In caso di rientro in Ucraina, anche temporaneo, il permesso per protezione internazionale o per protezione sussidiaria, potrà essere revocato.
Il permesso per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, consente il ricongiungimento familiare, da accesso a tutti i servizi, è convertibile in permesso per motivi di lavoro.
3.3 Minori stranieri non accompagnati
Con riferimento ai minori provenienti dall’Ucraina, privi della presenza dei genitori, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, congiuntamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, ha emesso una nota in data 10.03.2022, di cui riportiamo i passaggi principali:
Alla luce delle considerazioni che precedono si prega, pertanto, di procedere ad immediata segnalazione di tutti i minorenni provenienti dall'Ucraina senza la presenza dei genitori, avendo cura di evidenziare:
a.generalità dei minori e dei genitori
b.identità degli eventuali accompagnatori
c.presenza di parenti in Italia
d.luogo e modalità di accoglienza.
Nel caso di minori ucraini con parenti residenti in Italia, questi ultimi potranno presentare direttamente al Tribunale per i minorenni domanda per la nomina di tutore”.
3.4 Emersione 2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare dell’8 marzo 2022 n. 1521, indirizzata agli Ispettorati territoriali, con la quale raccomanda di assicurare priorità alle pratiche di emersione dei rapporti di lavoro riferite a cittadini di nazionalità ucraina.
Il DPCM 28 marzo 2022 ha stabilito che i cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione, e per i quali il relativo procedimento è ancora in corso, è consentito uscire e fare rientro in Ucraina ai fini di prestare soccorso ai familiari.
3.5 Disposizioni di favore per i cittadini ucraini già presenti in Italia
I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l’acquisto o la concessione delal cittadinanza italiana, sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e del certificato penale ucraini sino alla cessazione dello stato di emergenza.
Firenze, 31.03.2022