Art. 1
E' costituita l'Associazione di promozione sociale "Progetto Arcobaleno- onlus" con sede in Firenze; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art.2
L'Associazione non ha scopi di lucro.
L'Associazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale, attraverso l'attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, attività umanitarie, di beneficenza, di istruzione ed educazione, di formazione e tutela dei diritti civili e promuove la crescita della cultura della solidarietà e dell'impegno civile.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.
Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L'Associazione potrà partecipare come socio ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire a manifestazioni ed organizzazioni aventi ad oggetto scopi sociali e umanitari.
Art.3
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
Art.4
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le donne e gli uomini, che abbiano raggiunto la maggiore età, che condividano gli scopi dell'Associazione, che accettino gli articoli dello statuto e dei regolamenti interni e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero dei soci è illimitato.
I Soci si distinguono in :
Soci Effettivi: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è garantito per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art.6
La domanda scritta di iscrizione alla Associazione dovrà essere rivolta dagli interessati al Consiglio di Presidenza che provvederà a deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci. Il diniego da parte del Consiglio di Presidenza deve essere motivato e l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci.
Art. 7
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il socio ha diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dall'amministrazione e sostenute nello svolgimento della sua attività sociale.
Art. 8
L'iscrizione all'Associazione implica la accettazione dello Statuto vigente e dei Regolamenti ed il pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. La quota associativa deve essere versata ogni anno entro il 28 febbraio e, all'atto della prima ammissione, entro un mese dalla delibera del consiglio. La quota è intrasmissibile, anche per causa di morte. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buonafede, onestà, probità, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Il socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.
Art. 9
I Soci cessano di appartenere all'Associazione :
I soci esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 10
Gli organi dell'associazione sono:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio di Presidenza
il Presidente;
il Revisore dei conti;
ASSEMBLEA
Art. 11
L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno normalmente entro i 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni.
Art. 12
La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente mediante avviso agli associati affisso nella Sede dell'Associazione o pubblicato sul Web nel sito ufficiale dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno dell'adunanza.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Presidenza, dal Presidente, oppure da un quarto dei Soci.
Art.13
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica del cinquanta per cento dei Soci, in II convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica dei tre quarti dei Soci.
L'Assemblea è presieduta generalmente dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dall'Assemblea.
Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe. Non possono essere delegati i consiglieri, i revisori.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di convocare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.
Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti; nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.
Le delibere prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.
Art. 14
L'Assemblea Ordinaria determina gli indirizzi della politica generale ed economica dell'Associazione e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi associativi e in particolare:
L'Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie :
Nel caso di scioglimento dell'Associazione la delibera dovrà essere approvata dai 3/4 di tutti i Soci.
Art. 15
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea vota per scrutinio segreto; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto.
Il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'assemblea dei Soci.
Art. 16
Particolari norme per il funzionamento dell'Assemblea potranno essere disposte con apposito regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio di Presidenza e da approvarsi dall'Assemblea .
Art. 17
Il Consiglio di Presidenza è composto dai membri eletti dall' Assemblea in un numero non inferiore a 6 e non superiore a 12, oltre al Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio di Presidenza nomina al suo interno i due Vicepresidenti
I componenti del Consiglio di Presidenza, il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili .
Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Presidenza, se in numero non superiore ad un quarto dei consiglieri, il Consiglio stesso può eventualmente cooptare membri sostitutivi da confermare alla prima assemblea utile. In caso di assenze superiori al quarto invece si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea.
Al Consiglio di Presidenza può partecipare, qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno, chiunque altro partecipi alle attività dell'associazione.
Art. 18
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente o dal componente più anziano del Consiglio.
Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.
Le delibere che comportano oneri economici e finanziari per l'Associazione devono trovare copertura economica rispetto al bilancio di esercizio.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio constano di processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario, nominato dal Presidente.
Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno otto volte l'anno dal Presidente o da uno dei membri, comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario.
Le riunioni ordinarie saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno sociale; quelle a carattere straordinario potranno essere convocate anche per via telematica.
Art. 19
Il Consiglio di Presidenza quale espressione del corpo sociale ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Associazione e di promuovere, nell'ambito di tali direttive generali, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
Al Consiglio di Presidenza compete inoltre:
Il Consiglio di Presidenza può demandare ad uno o più Soci lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.
Art. 20
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta , a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza, sovraintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali .
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, riferendone allo stesso tempestivamente ed, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva .
In caso di assenza viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dai Vice Presidenti.
Art. 21
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, è rieleggibile.
Art. 22
Al Revisore dei Conti, se nominato, spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; deve inoltre sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.
Deve redigere la sua relazione e presentarla all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Presidenza e sottoporre sempre all'Assemblea eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.
Art. 23
Il Revisore dei Conti, se nominato, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni . E' rieleggibile .
Art. 24
L'Associazione per il perseguimento degli scopi associativi è organizzata in Settori che rivolgono la propria attività ad aree specifiche di intervento (ad es. accoglienza, scuola, studio, legale, lavoro )
La costituzione e lo scioglimento dei Settori è deliberata dal Consiglio di Presidenza
Art. 25
Ogni Settore ha un Responsabile nominato dal Consiglio di Presidenza
Art. 26
Il Responsabile, coadiuvato dal Consiglio di Presidenza, deve gestire l'attività del Settore sulla base delle direttive del Consiglio di Presidenza e relazionare al medesimo sulle attività svolte.
Art. 27
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione.
Art. 28
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell'esercizio gli amministratori redigeranno il bilancio annuale, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea.
Art. 29
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .
Art. 30
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Presidenza.
Art. 31
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.